Art. 16.
(Funzione normativa).

      1. L'Autorità emana direttive, nel rispetto delle autonomie statutarie dei soggetti erogatori di servizi alla famiglia, e determina, con proprie disposizioni, i princìpi fondamentali in ordine:

          a) all'esercizio, da parte dei consultori familiari, delle funzioni educative, giuridiche,

 

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psicologiche, sanitarie e assistenziali di cui alla presente legge;

          b) alla definizione delle procedure di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento dei consultori familiari;

          c) alla gestione delle risorse di cui agli articoli 24, 25 e 26 e alla loro attribuzione ai consultori familiari di enti pubblici e di ONLUS;

          d) alla certificazione della qualità dei servizi destinati alla famiglia resi dai consultori familiari, sulla base di un regolamento che la stessa Autorità adotta, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento, entro un anno dalla sua costituzione;

          e) alla determinazione di adeguati livelli di qualità nella prestazione dei servizi alla famiglia, da rendere in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;

          f) alla definizione di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo.